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Danno da vacanza rovinata tra Codice del Turismo e Codice Civile
Gli approfondimenti dell'Avv. Fabio BenettiNews

Danno da vacanza rovinata tra Codice del Turismo e Codice Civile

By 28 Giugno 2022



Quando nel 2011 è entrato in vigore il cosiddetto Codice del Turismo (decreto legislativo n. 79), sembrava che l’articolo 46 sul “Risarcimento del danno da vacanza rovinata” avrebbe posto le basi per una maggiore tutela del turista. Ma le cose stanno davvero così?

Con una recentissima sentenza, la n. 729/2022 pubblicata lo scorso 8 giugno 2022, il Tribunale di Modena è tornato sull’argomento e ha messo in luce alcune discrepanze rispetto ai tanto decantati proclami a favore del turista.

 

 

Che cos’è il danno da vacanza rovinata

 

Prima di tutto, chiariamo che cos’è il danno da vacanza rovinata.

Secondo la Legge, un turista può richiedere un risarcimento danni per una vacanza rovinata se quest’ultima non realizza appieno le aspettative di viaggio, vuoi perché il turista si trova a vivere condizioni di disagio psicofisico, vuoi perché il programma previsto non si realizza, anche solo in parte, a causa di disservizi da parte di agenzie, tour operator o compagnie aeree.

Per comprendere meglio cosa significhi tutto questo possiamo dare un’occhiata al Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).

Il Codice è stato introdotto nel 2011 e da allora ha subito diverse modifiche e interventi: quello più significativo, ad esempio, è stato il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha esteso il periodo di prescrizione del diritto al risarcimento a tre anni invece che a uno. Ci torneremo presto sopra questo punto.

Prima, però, vediamo come compare oggi l’art. 46 del Codice del Turismo, intitolato proprio al “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”.

Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del Codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

E poi ancora:

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Per semplificare il discorso, possiamo dire che quando si parla di vacanza rovinata si sta facendo riferimento a un inadempimento delle prestazioni pattuite tra turista e organizzatore, che deve essere però “non di scarsa importanza”.
Di fronte a questa situazione, il turista può richiedere entro 3 anni:

  • la risoluzione del contratto,
  • un risarcimento del danno.

 

Un caso di danno da vacanza rovinata

Ora analizziamo il caso del danno da vacanza rovinata trattato di recente dal Tribunale di Modena e citato all’inizio del nostro articolo.

A metà di una crociera nel Mediterraneo, effettuata nel mese di maggio del 2015, una signora, in occasione di una delle programmate gite a terra, cadeva dalla passerella di sbarco della nave infortunandosi al piede.

La signora veniva medicata e, assieme alla propria famiglia, riusciva comunque ad ultimare la vacanza.

A distanza di oltre un anno dal rientro, la signora e i propri familiari citavano in giudizio l’armatore formulando nei suoi confronti tre distinte domande:

  • una richiesta di risarcimento dei danni da vacanza rovinata subiti da tutta la famiglia come conseguenza di inadempimento contrattuale della società di crociera;
  • una richiesta di risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico con la restituzione integrale del prezzo pagato, per essere stato tale inadempimento di grave entità;
  • una richiesta, formulata dalla sola signora infortunata, di risarcimento dei danni personali subiti a causa della caduta dalla passerella.

 

Che cosa ha stabilito il Tribunale di Modena in merito alla vacanza rovinata

Il Tribunale di Modena, pronunciandosi oggi su ognuna di queste domande, ha innanzitutto respinto la domanda di vacanza rovinata ritenendola prescritta in base all’art. 46, 3° comma del D. Lgs. 79/2011.

Ricordate cosa abbiamo detto poco fa? Nella versione antecedente alla modifica apportata nel 2018, il Codice del Turismo prevedeva che “il diritto al risarcimento si prescrive in un anno a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”. Ora tale termine è stato portato a tre anni, ma all’epoca della richiesta di risarcimento danni da parte della signora valeva ancora la prescrizione di un anno.

Il Tribunale non ha accolto neppure la domanda di risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico ritenendo che la condotta della società di crociera non possa considerarsi un inadempimento così grave da legittimare la risoluzione contrattuale. Il Tribunale osserva infatti che la prestazione è stata “esattamente resa per tre giorni su sette e che anche nel periodo successivo all’infortunio non sarebbe corretto parlare di altrui inadempimento, quanto piuttosto di un adempimento inesatto perché non in grado di procurare al cliente gli ordinari benefici di una vacanza in crociera”, valutando semmai che “la porzione adempiuta della prestazione della convenuta di valore proporzionalmente superiore a quello della porzione mancata della prestazione” avrebbe potuto portare a una riduzione proporzionale del prezzo, che, tuttavia, non era stata richiesta dalla signora.

Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di risarcimento dei danni personali fondata sulla responsabilità della società di crociera, come stabilisce l’art. 2051 del Codice Civile per i danni cagionati da cose in custodia.

Il Giudice del Tribunale di Modena ha, infatti, applicato la costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode” (da ultimo Cass. 15042/2018).

In base a ciò il Tribunale ha ritenuto che, una volta raggiunta la prova che la signora era caduta camminando sulla passerella della nave, sarebbe spettato all’armatore (in quanto custode della passerella) escludere la propria responsabilità dimostrando che la caduta era dipesa da:

  • caso fortuito, vale a dire una particolare condizione della passerella sopravvenuta in un lasso temporale assai vicino all’evento o comunque tale da rendere impossibile qualsiasi evento correttivo,
  • una condotta della vittima,
  • l’azione di terzi.

Poiché ciò non è stato provato da parte del convenuto, l’armatore è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla signora.

 

Il punto sui danni da vacanza rovinata: sono davvero a favore del turista?

La sentenza affronta diversi argomenti. Analizziamoli uno alla volta.

Quello più rilevante è che la domanda di risarcimento danni prevista dall’articolo 46 del Codice del Turismo trova il proprio fondamento in un genere a sé stante di inadempimento contrattuale rispetto a quello generale disciplinato dall’art. 1218 del Codice Civile. E, se analizziamo bene i fatti, non è che il turista danneggiato ci guadagni poi molto.

Infatti, perché possa essere riconosciuto al turista un risarcimento danni, è necessario che l’inadempimento del tour operator sia di non scarsa importanza: una cosa ben diversa da quello che viene sancito nell’art. 1218 del Codice Civile, in cui viene detto che il danno conseguente a qualsiasi prestazione non esattamente eseguita deve essere risarcito.

Inoltre, mentre il risarcimento del danno previsto dall’art. 1218 c.c. è soggetto al termine decennale di prescrizione, il risarcimento del danno da vacanza rovinata è soggetto ad un termine di prescrizione assai più breve: stiamo parlando di 10 anni contro 3 (e ricordiamo che prima del 2018 la prescrizione era addirittura di un solo anno).

Come si vede, a conti fatti, l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 46 del Codice del turismo, al di là dei proclami con cui era stata accompagnata tale novità e del titolo ammiccante dello stesso articolo (Risarcimento del danno da vacanza rovinata) ha portato, nella sostanza, ad una disciplina più restrittiva del risarcimento danni rispetto a quella che già esisteva in via generale nel Codice Civile, e quindi più a favore del tour operator che del turista.

In questo caso si potrebbe citare un detto che era molto popolare tra i nostri “vecchi avvocati”, ovvero “è già tutto nel Codice” tant’è che, appunto, il Giudice di Modena, per giungere a riconoscere alla turista un risarcimento del danno, ha utilizzato la disciplina del Codice Civile del danno causato da cose in custodia, nella fattispecie la passerella della nave, mentre il Codice del Turismo sembra aver favorito più la compagnia di crociera.
È quanto mai ironico ricordare ora quel vecchio spot televisivo di tour operator molto famoso tra gli anni ‘80 e ‘90, che recitava più o meno così «Turisti fai da te? Ahi ahi, ahi». Ecco: viene da chiedersi se, oggi, alla luce delle novità legislative, quella trovata pubblicitaria funzionerebbe ancora.

 

 

 

Avv. Fabio Benetti

Laureato in Giurisprudenza nel 1987. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Modena dal 1990, Cassazionista. Si occupa prevalentemente di Diritto Privato e Locazioni, Diritto di Famiglia, Successioni, Procedure concorsuali.