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la Cassazione impone al giudice ‘approfondimenti’ in caso di impedimenti di salute al tempestivo svolgimento della messa alla prova

By 1 Aprile 2020 Aprile 2nd, 2020



Note a margine della sentenza Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2020 (dep. 30 marzo 2020), n. 10787

a cura degli avv.ti Fabrizio Ventimiglia e Avv Valentina Vasta, Studio Legale Ventimigia


Con la sentenza che si annota, è tornata di nuovo la parola alle Corti sulla sospensione del procedimento con messa alla prova.

La quarta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice, laddove lo stato di salute dell’imputato impedisca il tempestivo svolgimento della messa alla prova, non può respingere aprioristicamente la relativa istanza, ma è tenuto a richiede i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da rendere, eventualmente, il programma di trattamento compatibile con le condizioni del richiedente.

In breve, la vicenda.


Il Tribunale di Messina, rigettando la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.), pronunciava sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., «per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale».

Nello specifico, il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistenti i presupposti di ammissione al rito, attesa l’indeterminatezza dell’inizio del programma trattamentale elaborato dall’UEPE, il quale prendeva atto della volontà dell’imputato di svolgere il periodo di messa alla prova solo una volta dimesso dalla comunità terapeutica dove si trovava ricoverato a causa di una ricaduta nella dipendenza da alcool. Il che avrebbe comportato un’illegittima sospensione sine die del procedimento.

Anche i giudici di secondo grado rigettavano la richiesta di ammissione al rito alternativo, riproposta con i motivi d’appello, e confermavano la decisione di prime cure, affermando che «neppure all’udienza di decisione è stato chiarito quali fossero le condizioni dell’imputato e se il medesimo fosse in grado di dare immediata esecuzione al programma».

L’imputato proponeva allora, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione per erronea applicazione dell’art. 464-bis c.p.p., assumendo la contraddittorietà delle argomentazioni della Corte d’Appello a sostegno del rigetto dell’istanza di messa alla prova.


E invero, la Corte avrebbe ritenuto: per un verso, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di applicabilità dell’istituto; per l’altro, e in definitiva, l’impossibilità di ammissione al beneficio, perché la mancata considerazione, all’interno del programma dell’UEPE, delle condizioni di salute dell’imputato non ne avrebbe consentito la valutazione di compatibilità con il trattamento.

A parere del ricorrente, invece, i giudici di merito avrebbero dovuto sollecitare l’UEPE a compiere tale valutazione, e solo all’esito di tali accertamenti decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso fondato, sciogliendo i nodi della questione giuridica controversa, sottesa al caso concreto: la configurabilità di un motivo ostativo all’ammissione al beneficio, diverso da quelli previsti espressamente dalla legge (art. 464-quater, comma 3, c.p.p.), come noto relativi all’idoneità del programma di trattamento e alla prognosi sfavorevole di recidiva. E cioè «l‘apprezzamento del tempo necessario alla realizzazione del programma, per cause indipendenti dalla sua esecuzione».

«La risposta», usando le parole della Corte, «non può essere tout court positiva».



Innanzitutto, facendo leva sull’elemento letterale, i giudici di legittimità osservano che quello utilizzato nelle sedi di merito sia un elemento di valutazione non previsto dall’ordinamento, non potendo, per questo, assurgere a «parametro di ammissibilità del provvedimento di messa alla prova».

Del resto – si può aggiungere – a differenza del suo “precedente storico”, cioè l’omologo istituto del rito minorile, ove è previsto che il giudice «può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova» (art. 28 d.P.R. n. 448/), la disciplina della “messa alla prova per adulti” detta più rigidamente gli elementi che devono costituire oggetto del giudizio di ammissione alla probation.

Secondariamente, la Corte sembra suggerire che, per ragioni sistematiche, la valutazione dei termini per l’esecuzione del programma di trattamento non possa essere eseguita in sede di ammissione al beneficio.

Il “fattore tempo”, infatti, è considerato nella disciplina codicistica, ma in momento successivo e diverso, ossia in fase di esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nel dettaglio, l’art. 464-quinquies c.p.p. prevede che i termini entro cui l’imputato deve adempiere alle prescrizioni e agli obblighi riparatori e risarcitori, così come disposti nell’ordinanza, possono essere prorogati solo per gravi motivi, non più di una volta e su richiesta dell’imputato. Il legislatore fornisce, così, un rimedio all’ipotesi di «difficoltà di completamento del programma individuale» successivo, logicamente, all’ammissione al beneficio.


Quindi, e in sostanza, il «bilanciamento delle esigenze rieducative, il cui raggiungimento legittima l’estinzione del reato, con quelle della durata del processo è principio cardine che giustifica la sua sospensione, in attesa dello svolgimento della messa alla prova» e non già, al contrario, il diniego della relativa istanza di ammissione nei casi di impossibilità di esecuzione immediata del programma di trattamento.

In terzo luogo, la Corte di cassazione considera come anche il “fattore salute” sia incluso nella disciplina dell’istituto della messa alla prova. Il codice penale, all’art. 168-bis, comma 3 precisa che la prestazione del lavoro di pubblica utilità è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di salute dell’imputato, oltre che quelle di lavoro, di studio, di famiglia.

Un ulteriore argomento, quindi, che consente alla Corte di affermare che «le condizioni di salute non possono limitare l’accesso alla messa alla prova e che anzi, le modalità di prestazione debbono essere tali da ‘non pregiudicare’ le eventuali esigenze di salute dell’imputato».

Questo “onere di adattamento” della messa alla prova alle condizioni di salute dell’imputato spetta al giudice, che, secondo l’art. 464-quater, comma 4 c.p.p., ha il potere di «integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato» e ai fini di cui al comma 3 della stessa norma, ossia la sospensione del procedimento stessa.

Sulla scorta del quadro normativo così ricostruito, la suprema Corte tira le fila e conclude che il giudice «avendo avuto tempestiva notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non respingendo aprioristicamente la domanda, ma richiedendo i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell’imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale». É solo nel caso in cui, all’esito di accertamenti, risulti l’impossibilità di svolgere il trattamento il giudice potrà negare l’accesso al beneficio, avendo accertato l’inidoneità del programma, neppure se modificato, «allo scopo che gli è proprio: il reinserimento sociale dell’imputato».

La sentenza oggetto di esame attraverso una ricostruzione – logica e aderente al dato normativo – del meccanismo decisorio, mostra la volontà di affidare al giudice l’ulteriore compito di assicurare l’effettività dell’istituto attraverso la valutazione che lo stesso è chiamato a compiere nel caso concreto. E questo non solo per assicurarne le evidenti finalità deflattive, ma anche quelle riparative, rieducative e di risocializzazione dell’imputato.

L’anticipazione, però, di tali finalità, tradizionalmente proprie della fase di esecuzione, a quella della cognizione impone lo sforzo di interpretare, e dunque applicare, le norme processuali come serventi a valutazioni che dal fatto si spostano necessariamente sul suo autore.


Quella offerta dalla sentenza in commento è senza dubbio un’occasione in cui da un lato, la messa alla prova per adulti mostra la sua natura bifronte – processuale, perché è un rito speciale deflattivo, e sostanziale, perché modula, diminuendolo, il disvalore penale del fatto attraverso l’esito positivo della sottoposizione al programma di trattamento – dall’altro lato, la giurisprudenza contribuisce ad allargare le frontiere – o meglio le chance – applicative di un istituto che favorisce eccentrici ingressi alla c.d. giustizia riparativa in un modello cognitivo – il nostro – guidato dal canone del nulla poena sine iudicio.

L’Osservatorio di Diritto Penale, diretto da Fabrizio Ventimiglia, avvocato Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna




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