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DPCM del 26 aprile 2020: lieve allentamento delle maglie

By 3 Maggio 2020




Commento a cura di Uniolex – Stucchi&Partners


In data 26 aprile 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri un “nuovo” Decreto che contiene disposizioni, valide dal 4 al 17 maggio 2020, volte ad un lieve allentamento del lockdown.

Quali sono le misure adottate?

Vediamo le principali:

– ferma la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene consentito lo spostamento per:

i) incontrare congiunti, purché nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie
ii) rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Permane il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

– dovere, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

– divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;

– divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

– possibile accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, se aperti, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro: restano ancora chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini;

– possibilità di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Resta il divieto di svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto;

– confermata la sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

– introdotto l’utilizzo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento sociale, per tutta la durata dell’emergenza.

Da tale obbligo sono esclusi

i) i bambini sotto i sei anni, nonché
ii) i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

-obbligo per chiunque intende entrare nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di trasporto, di consegnare al vettore un’autodichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/l’isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito telefonico (anche mobile);

-obbligo per chi entra nel territorio nazionale con trasporti di linea anche se asintomatico, di comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, con sottoposizione alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

-solo per comprovate esigenze di lavoro e per un periodo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chi intende far ingresso sul territorio italiano, tramite mezzo di trasporto di linea, di qualsiasi natura, dovrà consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, una dichiarazione con indicate le comprovate esigenze lavorative, la durata della permanenza in Italia, l’indirizzo completo del luogo di abitazione o soggiorno, un recapito telefonico e avrà l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale al termine delle 72 ore, diversamente dovendo avviare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

In caso di insorgenza di sintomi da COVID-19 durante il soggiorno, resta confermato l’obbligo di segnalazione tempestiva al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, al quale andrà comunque comunicato l’ingresso nel territorio italiano. Regole analoghe si applicheranno a quanti faranno ingresso per motivi lavorativi utilizzando un mezzo privato;

In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.

In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.

Cosa è stato previsto per le attività industriali?

-sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3 del nuovo DPCM;

-possibilità per le attività produttive sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

-consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione;

-consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, oltre ad ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

-rispetto per le attività non sospese dei Protocolli contenenti tra le altre, misure per: l’accesso dei dipendenti in azienda/sui cantieri, l’accesso dei fornitori esterni, la pulizia e sanificazione in azienda, i dispositivi di protezione individuale e la gestione spazi comuni. In particolare:

i) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’All. 6 nuovo DPCM;

ii) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’All. 7 nuovo DPCM;

iii) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’All. 8 nuovo DPCM.

La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
– per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
– rispetto degli Allegati 7 e 8 anche da parte delle imprese le cui attività sono già consentite;
– ribadita la possibilità di un’applicazione estesa dello smart working, anche in deroga alla disciplina vigente e consigliato il ricorso a periodi di congedo ordinario e ferie.

E per le attività commerciali e professionali?

– Restano sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. È ad esempio consentito il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
– parziale riapertura dei mercati per la sola vendita di generi alimentari e confermata l’apertura di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’Allegato 2;
– gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5 tra le quali garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
-restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.




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