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illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva

By 12 Maggio 2020



Commento a cura del Prof. Giovanni D’Alessandro


L’Osservatorio costituzionale è curato per Diritto24 dal Prof. Davide De Lungo e dall’Avv. Nicolle Purificati



Estremi della pronuncia: sentenza n. 73/2020

Tipologia di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Presidente: Cartabia
Redattore: Viganò
Camera di consiglio: 6/4/2020
Decisione: 7/4/2020
Deposito: 26/4/2020


Oggetto: art. 69, c. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, c. 4, c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 Cost.
La questione: il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato con ordinanza del 29 gennaio 2019 plurime questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, c. 4, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in ragione dell’impedimento per il giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità del reato e, pertanto, adeguata al grado di responsabilità personale del suo autore, non consentendo di tenere nel dovuto conto – attraverso il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della recidiva reiterata – della minore possibilità di essere dissuaso dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppure non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere. La disposizione censurata violerebbe anche l’art. 32 Cost., non consentendo al giudice di determinare una pena funzionale non solo alla rieducazione del condannato semi-imputabile per vizio di mente, ma anche alla tutela della sua salute.


La decisione della Corte costituzionale: con una motivazione netta e stringata la Corte ha dichiarato nuovamente, sotto l’ulteriore e diverso profilo della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 c.p. nel testo risultante dalla legge n. 251/2005 (c.d. “ex Cirielli“), confermando la necessità costituzionale di ripristinare il potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti varie circostanze attenuanti nominativamente individuate rispetto alla recidiva reiterata. E ciò ha fatto in relazione al principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (dichiarando assorbita la censura di cui all’art. 32), che esige in via generale che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, «in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.» (cfr. Corte cost. sent. n. 222/2018).
Per la Corte, la disposizione impugnata «vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata; laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull’assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne». Di conseguenza, «nonostante il carattere facoltativo dell’aggravante, un tale inderogabile divieto di prevalenza non può essere ritenuto compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo, esigenza che deve essere considerata espressiva – con le parole della sentenza n. 251 del 2012 – di precisi «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale». Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità oggettiva, ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalità psichica, e pertanto pienamente capace – al momento del fatto – di rispondere all’ammonimento lanciato dall’ordinamento, rinunciando alla commissione del reato. E ciò anche laddove il giudice – come nel caso del giudizio a quo – ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua personalità, da rendergli assai più difficile la decisione di astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l’ammonimento lanciatogli con le precedenti condanne».
D’altra parte, per la Corte il divieto di prevalenza «comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota: con un risultato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti considerato di per sé contrario all’art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalità rieducativa e all’esigenza di “personalizzazione” della pena».
La soluzione prefigurata, infine, non comporta alcun sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l’accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, consentendo l’ordinamento di applicare un misura di sicurezza nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, senza alcun connotato punitivo, ma solo in virtù della persistente pericolosità sociale del reo, da vagliare caso per caso, con l’individuazione di adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto e il fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale si colloca coerentemente nel solco della propria consolidata giurisprudenza in tema di divieto della subvalenza per la recidiva di cui all’art.69, c. 4, c.p.


Esito: dichiarazione d’illegittimità costituzionale


Principali precedenti e riferimenti giurisprudenziali: sui requisiti di applicazione della recidiva, cfr. Corte cost. sentt. nn. 192/2007 e poi, ex plurimis, 185/2015, cui adde, su questioni analoghe a quella sollevata adesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sent. n. 120/2017 e ord. n. 145/2018; Cass., SU pen., sent. n. 35738/2010, nonché, inter alia, Sez. VI pen., sent. n. 34670/2016. Sul regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall’art. 69 c.p., cfr. sentt. nn. 68/2012 e 88/2019. Sulle precedenti dichiarazioni d’incostituzionalità dell’art. 69, quarto comma, c.p., cfr. sentt. nn. 251/2012, 105 e 106/2014, 74/2016 e 205/2017. Sul principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, cfr. sentt. nn. 343/1993, nonché, ex multis, 236/2016, 222 e 233/2018 e 40/2019. Sull’incidenza di patologie o disturbi significativi della personalità sul processo motivazionale del reo, cfr. Cass., SU pen., sent. n. 9163/2005. Sull’applicazione di misure di sicurezza a chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, cfr. sentt. nn. 249/1983, 1102/1988, 253/2003 e 24/2020.




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