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Nota a Trib. Trieste, sezione specializzata in materia di impresa ord. ordinanza 11 marzo 2020

By 15 Giugno 2020




Trib. Trieste, sezione specializzata in materia di impresa
ordinanza 11 marzo 2020 – Nota a cura dell’avv. Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati


L’ordinanza in commento ha richiamato la giurisprudenza consolidata, di legittimità e di merito, secondo cui la competenza a decidere sulla domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni conseguenti spetta alle sezioni specializzate, in ipotesi di concorrenza sleale cosiddetta “interferente”.

Tale fattispecie si verifica allorché “debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva“, ossia quando – attraverso o nell’ambito di un comportamento di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. (nel caso esaminato si trattava di storno di dipendenti) – sia stata pretesamente posta in essere dal convenuto anche la violazione di un diritto di privativa industriale.

Specularmente, deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate, essendo invece competente il Tribunale Civile Ordinario, nei casi di concorrenza sleale cosiddetta “pura“: quelli in cui l’attore lamenta esclusivamente un comportamento illecito ex art. 2598 cod. civ., e non anche la contestuale violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Nell’ambito dell’accertamento preliminare sulla sussistenza dei presupposti per ancorare il giudizio di concorrenza sleale innanzi alle sezioni specializzate, la competenza si determina sulla base della prospettazione dei fatti formulata dall’attore nell’atto di citazione.

Nel caso esaminato, pur partendo da tali premesse, l’ordinanza in commento ha però escluso la competenza delle sezioni specializzate adite, nonostante l’attore avesse lamentato la violazione di segreti industriali, pretesamente posti in essere unitamente allo storno di dipendenti (l’attore lamentava che i dipendenti stornati avrebbe rivelato al convenuto asseriti segreti industriali e/o commerciali, non meglio definiti).

Il rigetto per incompetenza è stato motivato dal fatto che le allegazioni dell’attore relative alla pretesa violazione dei segreti erano talmente generiche da non consentire nemmeno di comprendere quali fossero i segreti industriali appresi dal concorrente mediante il preteso storno di dipendenti.

Secondo l’ordinanza in commento, il principio della prospettazione “non impedisce affatto di rilevare (d’ufficio o su eccezione di parte) l’incompetenza del giudice adito quante volte dalla delibazione della deductio di cui la domanda sostanzialmente si nutre (a prescindere dalla prospettazione formale) emerga con immediatezza che… il profilo relativo al titolo di proprietà industriale in tesi violato … si contraddistingue per l’assenza di dati circostanziali, rappresentativi del contenuto concreto di quel diritto riservato, pur asseritamente leso“.

La generica prospettazione della violazione di un segreto industriale non basta a determinare la competenza delle sezioni specializzate in “mancanza dei presupposti fattuali richiesti dalla legge onde si configuri l’oggetto stesso della tutela a mente dell’art. 98 c.p.i., comma 1, lett. a) b) e c), ossia onde un segreto abbia attinenza con la “materia” industriale” e “di reali indicazioni descrittive del contenuto effettivo di quei segreti… non potendo la primaria funzione assertiva essere surrogata da espressioni lessicali solo evocative di mere categorie, lasciate prive di contenuti concreti“.

In conclusione, per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. E’ necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente.




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