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Il conferimento uno actu nelle Holding di famiglia

By 7 Luglio 2020




a cura di Monica Peta* e Angelo Ruggiero**


IL PRINCIPIO OIC 21 “PARTECIPAZIONI” E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.


L’OIC 21 disciplina i criteri previsti per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni dovute nella Nota Integrativa. Il principio contabile precisa che le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione (quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte). Nello Stato patrimoniale le partecipazioni possono essere iscritte nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante, secondo lo schema seguente:

Art. 2424 c.c.

La classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione, se destinate a una permanenza durevole nel portafoglio, si iscrivono tra le immobilizzazioni, altrimenti nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa è necessario considerare: la volontà della direzione aziendale; l’effettiva capacità della società di detenere la partecipazione per un periodo prolungato di tempo. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad 1/5 del capitale della partecipata (ovvero 1/10 se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati), sono normalmente classificate tra le “immobilizzazioni finanziarie” per presunzione di legge. Tuttavia, le partecipazioni non inferiori a 1/5 fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine. In relazione alle proprie strategie aziendali, nel rispetto del criterio della destinazione economica, gli organi amministrativi possono destinare un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo (da iscriversi nell’attivo immobilizzato) e in parte alla negoziazione (da iscriversi nell’attivo circolante). Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate; le partecipazioni detenute nella società controllante sono classificate nell’attivo immobilizzato.

Art. 2425 c.c.

Durante il periodo di possesso da parte della società, le partecipazioni possono essere oggetto, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall’organo amministrativo. Infatti, una partecipazione iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere in seguito destinata ad un investimento durevole. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti e l’eventuale trasferimento da una categoria all’altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell’esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Nel Conto Economico, i proventi dell’investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono iscritti nella voce C15) “proventi da partecipazioni”, con separata indicazione di quelli riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti (non rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante); gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni” e nella voce C17) “interessi e altri oneri finanziari”, con separata indicazione di quelli riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti; le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel Conto Economico in base alla loro natura; la svalutazione di partecipazioni rispetto al valore di iscrizione nell’attivo è rilevata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”; il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18 a) “rivalutazioni di partecipazioni”.

Gli artt. 2426 e 2427 c.c., disciplinano i contenuti informativi della Nota Integrativa. In particolare, la Nota integrativa deve illustrare tra le altre informazioni:

– per le partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore della partecipazione, dell’adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l’adozione del valore minore;

– per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate e da quelle in joint venture, che siano iscritte a un valore superiore al loro fair value, la Nota integrativa deve indicare: il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni; i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

– per le partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo; le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni.


*Dottore Commercialista – Revisore Legale Membro del Comitato Scientifico della Fondazione School University Docente Federiciana Università Popolare


**Dottore Commercialista – Revisore LegaleDirettore scientifico della Fondazione School UniversityDocente alla Scuola Superiore della Magistratura

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-07-03/il-conferimento-actu-holding-famiglia-parte-iii-151509.php


https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-06-23/il-conferimento-actu-holding-famiglia-parte-i-105833.php




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