Skip to main content
News

La sorte dei diritti particolari dei soci in caso di cessione di quota di una s.r.l.

By 11 Luglio 2020




|

10/07/2020 09:58

Come noto la riforma del diritto societario del 2003, con i decreti legislativi nn. 5 e 6, ha ridisegnato la struttura giuridica della società a responsabilità limitata attribuendole una forte connotazione personalistica differenziandosi così della disciplina previgente che attribuiva alla s.r.l. il ruolo di c.d. “sorella minore” della società per azioni ovvero di strumento giuridico adatto ad operazioni imprenditoriali che non prevedono l’utilizzo di ingenti capitali.

Uno dei capisaldi della citata riforma è l’art.2468 comma 3 c.c. il quale prevede la clausola di salvezza secondo la quale resta salva la possibilità che con l’atto costitutivo venga stabilita l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Ciò significa che lo statuto sociale può prevedere l’attribuzione di particolari diritti che spettano ad un socio ben individuato se tali diritti hanno ad oggetto prerogative di natura amministrativa o di carattere patrimoniale, con particolare riguardo alla distribuzione dell’utile.

Questa disposizione è espressione del principio di autonomia statutaria tale per cui spetta in primis alla proprietà il compito di individuare le norme che disciplinano i rapporti tra i soci e, salvo espresse deroghe, in ultima istanza è la normativa codicistica a regolarne i rapporti. Questa impostazione fortemente voluta dal legislatore del 2003 ha avuto come conseguenza l’evoluzione del modello giuridico della s.r.l. la quale, grazie a tale connotazione personalistica, si pone come modello affine alla società di persone pur mantenendo il beneficio della responsabilità limitata tipico del modello societario capitalistico.

I diritti particolari di natura patrimoniale del socio di cui all’art. 2468 c.c., i quali sono caratterizzati da una spiccata vocazione personalistica, possono consistere ad esempio nell’attribuzione di una quota fissa di utile da attribuire in prededuzione in favore di un socio o addirittura in un diritto all’utile stesso a prescindere dalle scelte assembleari. Per quanto concerne invece i diritti inerenti all’amministrazione, essi possono consistere ad esempio nella facoltà espressamente attribuita di opporre diritto di veto a determinate scelte gestorie oppure di esprimere il gradimento in relazione alla nomina di un amministratore.

Sul punto si è espresso il Consiglio Notarile di Milano pronunciandosi sull’oggetto dei diritti di cui all’art. 2468 comma 3 c.c. Secondo il Consiglio si può affermare che nella s.r.l. le parti possono conferire ai soci diritti diversi da quelli derivanti dal contratto sociale sulla base del modello legale rispettando comunque le norme imperative come il divieto di patto leonino. L’art. 2468 c.c. deve essere interpretato in modo da rendere evidente che l’atto costitutivo di s.r.l. attribuisce ai soci particolari diritti con contenuto non strettamente afferente all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Lo spettro dell’attribuzione può essere più ampio (ad esempio il diritto all’utile a prescindere dalla scelta della proprietà se distribuire o meno).

L’art. 2468 c.c. disciplina il caso in cui l’autonomia negoziale deroghi al principio di proporzionalità e di uguaglianza del contenuto delle partecipazioni sociali. L’articolo non può però essere letto in maniera restrittiva, bensì attributiva, prevedendo così le ipotesi in cui i soci possono variare i loro diritti per molteplici ragioni che indubbiamente permettono di superare un’interpretazione limitativa….continua la lettura in Sistema Società, Plusplus24Diritto




Source link