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ulteriori misure a supporto delle imprese

By 26 Luglio 2020



È stato convertito in legge, n. 40, del 5 giugno 2020, il Decreto “Liquidità” recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia” (il “Decreto”). Come è noto, tale Decreto era il secondo dei tre provvedimenti emergenziali a supporto dell’imprenditoria nazionale (gli altri, come è noto, sono il cd. “Cura Italia” e il cd. “Rilancio”).

Tra le misure principali si annoverano:

SACE S.p.A. E CDP S.p.A.: MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE
La SACE S.p.A., appartenente al gruppo Cassa Depositi e Prestiti, può concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Si tratta di circa 200 miliardi di Euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nonché alle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (1).

Pertanto, in sede di conversione, è stato previsto che le PMI possono beneficiare delle garanzie della SACE S.p.A. solo dopo aver fatto ricorso al Fondo PMI e alla garanzie fornite da ISMEA. Tali risorse sono state messe a disposizione dallo Stato per coprire, a seconda delle dimensioni dell’impresa, tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, subordinatamente al rispetto da parte del soggetto beneficiario di una serie di condizioni (tra cui, per esempio, il divieto di distribuzione di dividendi nel corso del 20202, l’obbligo di destinare i fondi al sostegno di spese e attività produttive localizzati in Italia con l’impegno di non delocalizzarli, l’obbligo che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante in relazione ad operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia, nonché l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali).

Va osservato che, in sede di conversione, è stata aggiunta la lett. n-bis al comma 2 con l’obiettivo di ampliare il contenuto del vincolo di destinazione in merito all’utilizzo delle risorse erogate; rileva sul punto la circostanza che il finanziamento deve essere altresì impiegato, nella misura non superiore al 20 per cento dell’importo, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19. L’impossibilità oggettiva del rimborso deve essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. In sede di conversione del decreto è stato specificato che qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi
alla data della richiesta….continua la lettura in Sistema Società, Plusplus24Diritto




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