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Il sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente sul conto corrente cointestato con un soggetto terzo estraneo non può essere disposto sulla base di elementi presuntivi.

By 17 Settembre 2020



a cura degli avvocati Fabrizio Ventimiglia e Davide Zaninetta, Studio Legale Ventimiglia

NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA Cass. pen., Sez. VI, del 4 marzo 2020 (dep. 8/09/2020), n. 25427

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione supera il precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estendeva all’intero importo in giacenza, lasciando al terzo esclusivamente la facoltà di dimostrare nel prosieguo l’esclusiva titolarità delle somme.

Nella vicenda sottoposta alla Suprema Corte, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto, tra gli altri beni, anche sul denaro in giacenza su di un conto corrente dell’indagata cointestato con il di lei coniuge separato, soggetto estraneo ai reati contestati.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il difensore ritenendo di avere provato la esclusiva riconducibilità al terzo estraneo del denaro in giacenza sul conto cointestato.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso, rilevando, come contrariamente a quanto sostenuto da un precedente orientamento, in caso di sequestro di somme di denaro giacenti su conto corrente cointestato non sia configurabile una presunzione generale secondo cui tutte le somme giacenti sul conto dovrebbero considerarsi riferibili all’indagato.

La Suprema Corte richiama, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite Lucci, ribadendo come ciò che debba essere accertato in tali casi non sia la materiale disponibilità da parte dell’indagato del denaro versato sul conto corrente, quanto il fatto che tale denaro sia riconducibile allo stesso indagato, unico presupposto che consente di affermare che quel bene sia profitto o prezzo del reato (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617).

Il sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente sul conto corrente cointestato non può dunque essere disposto – come avvenuto nel caso di specie – sulla base di meri meccanismi presuntivi, ma solo a seguito di una verifica tesa ad accertare che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato; e tale verifica deve essere condotta dal Pubblico Ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.

In mancanza di tale accertamento, il sequestro può essere disposto solo su quella parte di denaro riconducibile all’indagato, non potendo attingere beni di titolarità di soggetti estranei ai reati contestati.

Tale impostazione trova, peraltro, conferma con quanto già chiarito dalla Suprema Corte in tema di sequestro conservativo. Si è, infatti, affermato che tale sequestro, avendo la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico della persona dell’imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneo al reato, salva la prova dell’intestazione fittizia (cfr. Cass. pen., Sez. II, 14 novembre 2018, n. 57829).

L’auspicio è, dunque, che, a seguito di tale pronuncia, l’oggetto del sequestro preventivo venga sempre circoscritto ai soli beni dei quali il Pubblico Ministero abbia previamente accertato la riferibilità all’indagato, senza dover così costringere i terzi estranei al reato ad agire per superare la presunzione generale sulla base della quale il sequestro viene solitamente disposto.




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