Onorari, giudizio di ottemperanza senza riconoscimento di altre spese
compensi e spese di giudizio
Corte di cassazione – Sentenza 2 ottobre 2020 n. 21232
Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento degli onorari, nel caso specifico nei confronti di un comune, l’avvocato non può richiedere ulteriori somme con riguardo all’attività espletata per mettere in mora l’amministrazione. Non solo, il diniego di tali somme, in sede giurisdizionale, vale come parziale soccombenza, per cui se ne deve tener conto ai fini della compensazione delle spese processuali. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 21232 del 2 ottobre 2020, accogliendo sotto …
Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .
Se sei già abbonato effettua l’accesso.
Permalink