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la competenza è delle Province anche per i S.I.N.

By 4 Aprile 2020




Commento a cura dell’Avv. Matteo Di Tonno

Con la recente sentenza n. 2195 dell’1 aprile 2020, il Consiglio di Stato, sez. IV, si è pronunciato sulle ordinanze emesse della Provincia di Mantova nei confronti di Edison S.p.a. per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”).


Il Giudice amministrativo ha reso un intervento chiarificatore sul riparto di competenze tra Stato ed Enti locali ed ha riconosciuto quella della provincia lombarda.


La sentenza ha toccato vari aspetti – tra i quali la rilevanza in materia ambientale delle c.d. successioni societarie e le “contaminazioni storiche” – con un intervento interpretativo innovativo proprio sulle competenze in materia di S.I.N.


L’art. 252 del Codice dell’Ambiente – che demanda al Ministero dell’Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, la competenza per le “procedure di bonifica” dei s.i.n. – è stato interpretato in modo rigoroso con le competenze degli organi centrali circoscritte al solo “svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica)”.


Viceversa, per le fasi ontologicamente e giuridicamente preliminari alla bonifica – quali, su tutte, l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento –, è stata riconosciuta la competenza dell’ente locale: nello specifico, come detto, la Provincia di Mantova che aveva provveduto ad individuare il responsabile dell’inquinamento per l’avvio delle procedure previste dal Codice dell’Ambiente.


Per il Cons. Stato il riparto di competenze non si fonda sull’inserimento o meno dell’area in un S.I.N. quanto, piuttosto, sulla tipologia di intervento imposto al soggetto inquinatore.
Le conclusioni del massimo consesso della giustizia amministrativa risultano aderenti all’impianto normativo su cui poggiano gli obblighi di risanamento ambientale dei siti contaminati.


La “bonifica” indicata nell’art. 252 del Codice dell’Ambiente – in senso strettamente giuridico (come rimarcato dal Cons. Stato) – costituisce l’exitus di un percorso amministrativo che ben potrebbe sfociare in misure diverse, meno invasive ma ugualmente efficaci.


Il procedimento avviato con l’individuazione del responsabile dell’inquinamento può infatti concludersi: con l’autocertificazione di mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (art. 242, comma 2), con l’autorizzazione ad eseguire le misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito (art. 242, comma 3), con l’approvazione del documento di analisi di rischio (art. 242, commi 5 e 6) e, ancora, con l’approvazione dei progetti operativi di messa in sicurezza, di riparazione e di ripristino ambientale (art. 242, comma 7).

Trattasi, questi, di interventi sicuramente satisfattivi per il risanamento dell’ambiente ma che non sono riconducibili al concetto di “bonifica”: questa, anche dal punto di vista operativo e delle garanzie patrimoniali, costituisce l’extrema ratio. L’irrogazione di tali misure, che il Cons. Stato ha sintetizzato come ontologicamente e giuridicamente preliminari alla bonifica, appartiene per regola generale (contenuta nell’art. 244 del Codice dell’Ambiente) alla competenza delle province (o delle regioni per i siti di rilevanza regionale), il principio è oggi stato confermato anche per i S.I.N.


Il recente indirizzo interpretativo appare altresì in linea con l’esigenza di “prossimità territoriale” – pure valorizzato nella sentenza – che trova sicuramente una migliore risposta nell’ente locale rispetto all’amministrazione centrale: quest’ultima manterrebbe ferma la sua competenza per l’approvazione del progetto operativo di bonifica e, quindi, per una attività valutativa di elaborati tecnici ma che non implica lo svolgimento di ricognizioni in sito o lo studio dei cicli produttivi concretamente compiuti, spesso remoti.


L’accelerazione delle procedure di risanamento ambientale passa anche attraverso l’individuazione dell’amministrazione più snella e più prossima al sito oggetto d’indagine.




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