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Il GIP di Salerno si esprime sul reato di manovre speculative su merci e ingiustificato rincaro dei DPI

By 22 Aprile 2020



Commento a cura dell’avv. Francesco Bico, avv. Gabriele Corinaldesi, FDL Studio Legale e Tributario


Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, mediante un’ordinanza di convalida del sequestro preventivo del 2 aprile scorso, si è espresso sulla configurabilità del reato di cui all’art. 501-bis c.p. (rubricato “Manovre speculative su merci”) nel caso di chi, proprio nei giorni della pandemia da Coronavirus, adotti prezzi ingiustificatamente rincarati sui dispositivi di protezione individuale.


Nel caso di specie, in breve, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida del sequestro disposto su un totale di 227 mascherine di due differenti tipologie, vendute da un’azienda della zona ad un prezzo di molto aumentato rispetto al corrispettivo, accertato dalla Guardia di Finanza, pagato dalla società per l’acquisto delle stesse mascherine dai fornitori.


Il GIP, nella propria decisione, ritiene configurabile la fattispecie di cui all’art. 501-bis c.p., la quale sanziona la condotta di chi, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative ovvero occulti, accaparri od incetti materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.


La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 516,00 a Euro 25.822,00, oltre che la pubblicazione della sentenza e l’interdizione dall’esercizio delle attività per le quali siano previste abilitazioni, autorizzazioni o licenze da parte dell’Autorità.


Il GIP di Salerno, anzitutto, specifica che la condotta dell’azienda oggetto d’indagine si era sostanziata, appunto, nella messa in commercio delle suddette mascherine “con una percentuale di ricarico sul prezzo di acquisto enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato”, evidenziandosi in tal modo una chiara “speculazione“, elemento primario fondante la fattispecie in esame, come si evince dalla lettura dell’art. 501-bis c.p.


Poi, prosegue il GIP, tale condotta veniva posta in essere proprio durante l’esplosione della pandemia da Coronavirus, ove in particolare le mascherine protettive devono essere considerate beni di prima necessità ai sensi dell’art. 501-bis c.p., il quale sanziona proprio la condotta di chi compia manovre speculative su beni di prima necessità in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, tutelando in tal modo l’equilibrio degli scambi e della produzione riguardanti tale tipologia di beni in favore dei consumatori.


È da specificare che, sebbene non esistano disposizioni normative emanate durante il periodo dell’emergenza da Coronavirus che precisamente definiscano le mascherine come beni di prima necessità, tale caratterizzazione può serenamente essere fatta derivare, anzitutto, dalle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a livello nazionale e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello internazionale, i quali hanno più volte specificato come l’utilizzo delle mascherine sia fondamentale per la prevenzione dell’infezione.


Poi, l’essenzialità dell’utilizzo, dell’approvvigionamento e la necessità di controllare i prezzi delle mascherine sono testimoniate dallo stesso Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il quale, notoriamente, si fa carico di “assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19”.


Quanto al tema maggiormente complesso rispetto alla configurabilità nel caso di specie della fattispecie ex art. 501-bis c.p., ovvero in merito all’idoneità della condotta tenuta dal singolo imprenditore a condizionare il mercato interno, il Giudice si esprime nei termini che seguono.


Analizzando la locuzione “mercato interno” contenuta nell’art. 501-bis c.p., il GIP di Salerno specifica che il reato risulta configurabile anche quando la manovra speculativa non si rifletta sull’intero mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, in modo tale da nuocere comunque alla pubblica economia, per quanto, si badi, la condotta dell’imprenditore, in un periodo di straordinaria emergenza quale quello odierno, sia comunque tale da influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore: a fronte di un’enorme domanda nazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato.


In ogni caso, prosegue il GIP, la fattispecie di cui all’art. 501-bis c.p. sanziona “un evento di pericolo astratto”, dunque “il giudizio di pericolosità deve formularsi ex ante sull’attitudine della condotta a provocare i suddetti fenomeni di rarefazione o rincaro”.


Tale interpretazione, secondo il GIP, è quella maggiormente fedele allo scopo dell’art. 501-bis c.p., anzitutto dal punto di vista della sua genesi: esso venne introdotto proprio per far fronte, durante il periodo delle crisi energetiche degli anni Settanta, dunque in un contesto emergenziale “assolutamente sovrapponibile a quello attuale”, all’accaparramento di beni di largo consumo, con conseguente rarefazione degli stessi sul mercato ed al tentativo degli speculatori di imporre ingiustificati aumenti di prezzo.


Poi, l’interpretazione suggerita dal GIP sarebbe conferente anche dal punto di vista costituzionale, andando a salvaguardare il bene giuridico della solidarietà sociale in materia economica, in omaggio al disposto degli artt. 4 e 41 della Costituzione.


In conclusione, secondo l’interpretazione del GIP di Salerno, il dolo necessario per configurare la fattispecie è generico: non occorre, quindi, che l’agente si fosse prefigurato un aumento generalizzato dei prezzi di mercato dei beni di prima necessità che commercializza, ma sarà sufficiente che, nonostante un fine esclusivamente di profitto personale, l’agente fosse consapevole di porre in essere una condotta comunque idonea a realizzare un rincaro generalizzato dei prezzi.


Sebbene si tratti di una decisione di merito (peraltro pronunciata in sede di convalida di sequestro), a parere di chi scrive, si tratta di una decisione particolarmente interessante (e rilevante) rispetto al periodo che stiamo vivendo.


E non vi è dubbio che, qualora tale orientamento si consolidasse in giurisprudenza, lo stesso potrebbe, verosimilmente, condizionare il comportamento dei commercianti di dispositivi di protezione individuale durante la pandemia da Coronavirus.




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