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la Corte Costituzionale rinvia di un anno l’udienza di discussione per consentire al parlamento di intervenire

By 12 Giugno 2020



L’Osservatorio costituzionale è curato per Diritto24 dal Prof. Davide De Lungo e dall’ Avv. Nicolle Purificati


La Corte costituzionale, con propria ordinanza, ha deciso di rinviare di un anno l’udienza pubblica di discussione, originariamente calendarizzata per questo mese, relativa alla questione di legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per i giornalisti in caso di diffamazione a mezzo stampa.



Il differimento della trattazione al 22 giugno 2021 è giustificato dalla Corte, nel rispetto della leale collaborazione fra istituzioni, alla luce del complesso bilanciamento fra i diversi interessi costituzionali contrapposti – la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona – la cui composizione non può che spettare in prima istanza al legislatore.



La soluzione adottata dalla Corte richiama immediatamente il precedente del caso Cappato, là dove – come si ricorderà – il giudice costituzionale, con una prima ordinanza (la n. 207 del 2018) pur prefigurando taluni profili di “tensione costituzionale” della disciplina dell’aiuto al suicidio, rinviò l’udienza di discussione, al dichiarato fine di consentire un intervento del Parlamento; con la successiva sentenza n. 242 del 2019, preso atto dell’inerzia del legislatore, ha poi dichiarato illegittima la norma impugnata.



Siamo dunque di fronte alla seconda ipotesi applicativa di uno strumento che può ormai dirsi in via di stabilizzazione nell’armamentario decisionale della Corte, il quale riunisce in sé – variamente graduati caso per caso – i caratteri ibridi del “monito rafforzato” (o di una sorta di référé législatif), della “incostituzionalità accertata ma non dichiarata” e del congegno di differimento nel tempo dell’annullamento.



In attesa del deposito del testo dell’ordinanza, è stato pubblicato il seguente comunicato:
“La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento, in particolare, all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In attesa del deposito dell’ordinanza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue. La Corte ha rilevato che la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale. Una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, spetta in primo luogo al legislatore. Poiché sono attualmente pendenti in Parlamento vari progetti di legge in materia, la Corte, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 22 giugno 2021, per consentire alle Camere di intervenire con una nuova disciplina della materia. In attesa della futura decisione della Corte, restano sospesi i procedimenti penali nell’ambito dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità discusse oggi”.




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