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Ipotesi di discontinuità dell’obbligo di verifica della regolarità fiscale

By 4 Luglio 2020




Daniela Ghislandi e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche.

In una prima fase dell’emergenza sanitaria è accaduto che l’esecuzione del contratto d’appalto (o subappalto) che era stabilito dovesse essere condotta nell’ambito delle pertinenze aziendali del committente sia stata sospesa in ragione delle misure di tutela da questo adottate al fine di contrastare il rischio da contagio negli ambienti di lavoro.

In alternativa alla sospensione dell’esecuzione del contratto d’appalto, che sovente ha indotto il datore di lavoro appaltatore a sospendere l’attività e a presentare domanda per la fruizione di un periodo di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) ovvero di assegno ordinario con riferimento ai lavoratori destinati alla sua esecuzione, le parti possono aver concordato di continuare a dare esecuzione al contratto mediante il ricorso al ‘lavoro agile’:

a) in forza dell’articolo 1, comma 2, lettera ff) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (sino al 31 luglio 2020 tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è consentita anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II della Legge 2017, n. 81);

b) in applicazione alle prescrizioni dettate dal protocollo aziendale che, in recepimento del Protocollo 24 aprile 2020, può avere indicato tale modalità di svolgimento dell’attività di lavoro come misura organizzativa in grado di garantire, quando percorribile, sia

i) la minima esposizione al rischio di contagio in occasione di lavoro che

ii) la ‘continuità’ del contratto in essere.

Superata la fase di maggior intensità dell’epidemia, le Parti possono aver concordato di avviare una fase di (progressiva) ripresa, concordando modalità di esecuzione del contratto che possono anche aver contemplato un’alternanza tra il ‘lavoro agile’ e l’attività di lavoro svolta dai lavoratori dell’appaltatore presso le pertinenze dell’appaltante.

Dunque, il contratto d’appalto (o subappalto) può aver attraversato ‘evoluzioni’ condizionate dall’andamento del fenomeno epidemico e che possono essersi riverberate anche sull’applicabilità dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Come più sopra evidenziato, in una prima fase del periodo emergenziale l’esecuzione del contratto può essere stata sospesa e in seguito riavviata ricorrendo al ‘lavoro agile’. In tal caso, l’appaltatore non ha più dato esecuzione al contratto nell’ambito delle pertinenze aziendali, facendo venir meno per il corrispondente periodo un requisito essenziale ai fini dell’applicabilità del regime di cui al citato articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Non è infrequente che, ferma restando la proroga sino al 30 giugno 2020 della validità del ‘documento unico di regolarità fiscale’ rilasciato entro il 29 febbraio 2020 in osservanza dell’articolo 23 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il dispositivo giuridico di cui al richiamato articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 non trovi comunque applicazione.

Infatti, tra le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo giuridico in parola, vigente a far tempo dal 1° gennaio 2020, si annovera il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di questo o allo stesso riconducibili in qualsiasi forma.

Pertanto, venendo meno l’anzidetto presupposto giuridico a motivo del differente assetto organizzativo adottato, il committente potrebbe provvedere al pagamento del corrispettivo spettante senza esporsi al rischio di pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice (o subappaltatrice o ancora affidataria) per la violazione degli obblighi di corretta determinazione, esecuzione e tempestivo versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi corrisposti ai lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto anche quando:

– l’appaltatore non abbia provveduto a trasmettere al committente i) le deleghe di pagamento nonché ii) le informazioni relative ai lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto (trattasi, più precisamente, del dettaglio delle ore lavoratore, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e collegata all’attività di lavoro prestata durante le fasi di esecuzione del contratto stesso e iii) del dettaglio delle ritenute fiscali operate);

– non sia stato effettuato alcun riscontro circa l’ammontare complessivo degli importi versati a titolo di ritenute fiscali di cui al punto precedente.

La non applicabilità dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 potrebbe essere sopravvenuta anche nel caso in cui le parti abbiano concordato di rimodulare alcuni elementi del contratto di appalto (subappalto o affidamento) alla luce delle limitazioni imposte alle attività produttive dall’emergenza sanitaria, riducendo, ad esempio, il corrispettivo ad un importo inferiore al limite annuo di 200mila euro.

Le condizioni stabilite dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 non possono che essere interpretate dinamicamente; le trasformazioni impresse al tessuto socio-economico e ai preesistenti equilibri contrattuali dall’emergenza epidemiologica, possono infatti determinare, temporaneamente o in via definitiva, l’esclusione dall’ambito di applicazione del testé menzionato articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Tale ‘variabilità’ costituisce un ulteriore elemento di complessità in un plesso normativo di per sé intricato sia sul piano giuridico che procedurale.




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