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Sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente degli emolumenti pensionistici e delle somme versate in un fondo pensione

By 28 Luglio 2020




Avv. Emanuele Angiuli, partner Fornari e Associati, Avv. Nicolò Biligotti, associate Fornari e Associati


Cassazione Penale, Sez. III, 6 maggio 2020, ud. 28 febbraio 2020, n. 13660


Presidente: Aceto

Relatore: Gentili

Cassazione Penale, Sez. VI, 4 marzo 2020, ud. 08 gennaio 2020, n. 8822

Presidente: Fidelbo
Relatore: Ricciarelli

1. Con due recenti sentenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le somme di cui l’indagato disponga a titolo di trattamenti pensionistici ovvero a titolo di deposito su fondi pensione complementari. Le pronunce, che giungono a conclusioni opposte per ciascuna delle due tipologie di somme, presentano profili di interesse poiché, nel confrontarsi con il tema costantemente attuale della confisca nell’ambito di processi per reati tributari, hanno il merito di delineare il confine entro il quale operano, in ambito penale, le regole di impignorabilità previste dall’art. 545 c.p.c.

2. Come è noto, la citata norma del codice di procedura civile delinea un elenco di crediti della persona fisica che vengono esclusi dall’assoggettabilità ad azioni esecutive, allo scopo di salvaguardare da ipotesi espropriative le risorse minime poste a garanzia del soddisfacimento delle esigenze vitali del singolo.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2015, n. 132), tra le somme in parola rientrano anche quelle di cui l’individuo ha diritto a titolo “di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza”. La stessa novella, come si dirà immediatamente appresso, ha compiuto una distinzione tra crediti e risparmi, prevedendo limiti diversi alla pignorabilità delle due tipologie di somme, a seconda del momento – antecedente, contestuale o successivo all’accredito – in cui interviene l’azione esecutiva.

In particolare, il comma 7 del citato articolo tratta specificamente dei crediti, ossia delle somme che il soggetto andrà a percepire a titolo di pensione e sancisce un limite quantitativo alla loro pignorabilità: esse possono subire provvedimenti ablativi entro un ammontare corrispondente al massimo dell’importo mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (salvo eccezioni specificamente previste dal medesimo comma).

Il successivo comma 8, poi, limita la possibilità di pignoramento delle somme già percepite dall’individuo e giacenti sul conto (bancario o postale) di quest’ultimo: in tal caso, l’importo aggredibile è solo quello – giacente, appunto – che ecceda il triplo dell’assegno mensile.

Alla luce della lettera delle norme appena richiamate, è facile comprendere quale sia la ratio verso cui esse sono orientate: realizzare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi di creditore e debitore, tutelando, da un lato, il diritto del primo ad aggredire il patrimonio del secondo e, dall’altro lato, i bisogni essenziali di quest’ultimo e, in particolare, la sopravvivenza fisica sua e dei suoi conviventi (in tal senso, Corte Costituzionale, 18 luglio 1998, ud. 7 luglio 1998, dep. 18/07/1998, n.302; Corte Costituzionale, 23 dicembre 1997, ud. 16 dicembre 1997, dep. 23/12/1997, n.434).

3. In questo contesto normativo intervengono le due sentenze in commento, che hanno il merito di individuare i limiti in cui tale norma processuale civile – in quanto portatrice di diritti di rango costituzionale – possa produrre effetti in ambito penale, ponendo delle limitazioni alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (obbligatoria e per equivalente) e, dunque, all’interesse – non privato, di un creditore – bensì pubblico, connaturato all’espropriazione a favore dello Stato delle somme costituenti il prezzo o profitto del reato.

Come si è detto, nell’ambito delle due vicende, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo: in un caso, veniva sottoposto a vincolo di indisponibilità l’importo giacente presso un fondo pensione complementare gestito da una compagnia assicurativa privata; nell’altro caso, oggetto del provvedimento era un libretto di deposito a risparmio, sul quale erano accreditati assegni pensionistici.

Entrambe le pronunce presentano, tuttavia, un nucleo interpretativo comune, posto che la doglianza dei ricorrenti concerneva sempre la violazione di legge per mancato rispetto dei vincoli di impignorabilità previsti per le somme destinate alla previdenza.

Nel dirimere la questione, le due sezioni della Corte hanno innanzitutto rilevato come, secondo pregresse pronunce della Cassazione, le norme in materia di limitazione alla pignorabilità e sequestrabilità di somme derivanti da trattamenti retributivi e pensionistici possano trovare applicazione anche in materia di sequestro preventivo; ciò in ragione della loro finalità di tutela dei diritti inviolabili e del sostentamento minimo della persona (vari sono i precedenti citati nelle due sentenze sul punto: tra i tanti, v. Cassazione Penale, 27 marzo 2019, ud. 13 marzo 2019, n. 13422; Cassazione penale, Sez. II, 16 aprile 2015, ud. 10 febbraio 2015, n.15795).

In altri termini, il principio di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. deve considerarsi prevalente rispetto agli interessi sottesi alla confisca penale, poiché posto a garanzia di interessi primari dell’individuo garantiti a livello di legge fondamentale.

In tal senso, entrambe le sentenze hanno ritenuto non convincente l’orientamento contrario, secondo cui i limiti di pignorabilità non godrebbero di operatività in ambito penale allorquando le somme derivanti da retribuzione o pensione siano già state percepite dal beneficiario e risultino irrimediabilmente confuse con il restante patrimonio mobiliare (in tal senso, v. Cass. Pen. sez. III, 25 ottobre 2016, ud. 07 aprile 2016, n.44912).

Tale orientamento non viene ritenuto condivisibile dalle due Sezioni non soltanto perché incoerente con il principio di carattere generale posto a tutela del sostentamento minimo della persona, ma anche – e soprattutto – perché le pronunce che lo sostengono attengono a vicende esecutive avviate prima della novella normativa che, come detto in precedenza, ha introdotto tra i crediti oggetto dell’art. 545 c.p.c. anche quelli derivanti rapporti pensionistici, prevedendo limiti alla pignorabilità anche alle somme già percepite a tale titolo e giacenti su un conto corrente.
In sostanza, le due pronunce concordano sul fatto che, alla luce dell’attuale formulazione della più volte citata norma del codice di procedura civile, il principio posto a tutela del sostentamento dell’individuo deve necessariamente trovare applicazione anche al di là dei confini del rito civile, fungendo da presidio per l’art. 2 della Costituzione anche in sede penale.

4. Nonostante la comunanza di argomentazioni, le due pronunce, venendo alla trattazione della fattispecie concreta, giungono a conclusioni opposte per ciascuna delle due tipologie di somme oggetto di sequestro preventivo.

E, difatti, mentre in un caso viene dichiarata l’illegittimità del provvedimento ablativo delle somme versate a titolo di assegno pensionistico perché disposto su importi superiori alla soglia di insequestrabilità (è questo l’approdo della sentenza n. 2020, n. 8822), nell’altro caso la Corte precisa che la norma di cui all’art. 545 c.p.c. non può trovare applicazione, poiché la sua operatività deve ritenersi limitata esclusivamente ai rapporti pensionistici in senso stretto, senza possibilità di estensione in via analogica alle “ipotesi di crediti derivanti da fondi pensione ad accumulo” (così sancisce la sentenza 13660/2020, nel rigettare il ricorso dell’indagato).
Precisa, sul punto, la terza sezione della Cassazione che se, da un lato, i fondi pensionistici sono prodotti finanziari riconducibili, per finalità, alle retribuzioni pensionistiche, dall’altro lato essi differiscono da queste ultime, poiché costituiscono – come d’altronde risultante già dalla loro denominazione – uno strumento di previdenza complementare e, dunque, volto ad aggiungere un quid pluris alle somme che l’individuo percepisce a titolo di pensione.

In altri termini, i fondi pensione non rientrano in “quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità“, in quanto vanno a sommarsi alle prestazioni che l’art. 545 c.p.c. individua come fondamentali per il sostentamento dell’individuo.

Conclude, dunque, la Suprema Corte nel senso per cui i fondi pensione devono, piuttosto, considerarsi assimilabili alle assicurazioni sulla vita, le quali – sebbene non possano essere sottoposte ad azioni esecutive e cautelari (ai sensi dell’art. 1293 c.c. per ipotesi di responsabilità civile) – risultano, per costante orientamento giurisprudenziale, assoggettabili alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.




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