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Reclutamento dei professori Universitari – La Corte Costituzionale conferma la natura discrezionale della chiamata ‘diretta’ dei ricercatori a tempo indeterminato

By 9 Settembre 2020




di Fabio Andrea Bifulco


E’ noto che tra le novità di maggior rilievo della cd L. Gelmini (l. 30 dicembre 2010, n. 240), vi è stata la introduzione di una dicotomia tra quanto concerne il riconoscimento delle capacità e dei requisiti per esercitare le funzioni di professore nei diversi settori scientifico-disciplinari, che avviene tramite la “abilitazione scientifica nazionale”, e la procedura di “chiamata” vera e propria del professore (l’assunzione in ruolo) presso la singola Università.

Quanto a questa ultima, in ossequio al principio costituzionale del previo concorso per l’accesso al pubblico impiego (ex art. 97 Cost, ultimo comma), la L. Gelmini prevede come regola generale quella della procedura pubblica comparativa, di cui all’art. 18 della medesima legge, rispetto alla quale il possesso della abilitazione nazionale si pone come requisito di partecipazione.

Ulteriore cardine della riforma è stato rappresentato dalla soppressione (per l’avvenire, ad esaurimento) della pregressa figura del “ricercatore a tempo indeterminato” (che avveniva tramite concorsi decentrati presso i diversi atenei), per introdurre due diverse figure di ricercatori a tempo determinato:

-quelli di cui alla lett. a) dell’art. 24, comma 3, l. 240/2010 (cd “ricercatori junior”), con durata triennale prorogabile una sola volta,

-quelli di cui alla alle b) della medesima norma sopra citata (cd “ricercatori senior”), con durata triennale non prorogabile, essendo tali figure differenziate per quanto riguarda i requisiti di accesso (inter alia, dottorato di ricerca per i ricercatori “junior”, e abilitazione scientifica nazionale per quelli “senior”).

Peraltro, la regola generale della procedura comparativa ex art. 18 è mitigata:

– per quanto riguarda i ricercatori “b”, dall’art. 24, comma 5, della stesse legge in commento, per il quale “al terzo anno di contratto” la Università “valuta” il titolare del contratto che abbia conseguito la abilitazione nazionale “ai fini della chiama nel ruolo di professore associato (omissis)”;

-per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato di cui al pregresso regime, dal comma 6 del medesimo art. 24, in forza del quale la procedura di cui sopra, sempre in caso di conseguimento della abilitazione, “può” essere utilizzata per la chiamata come professori di seconda fascia (tale norma riguarda anche il passaggio dei professori di seconda fascia alla prima).

Le procedure ultime menzionate, altresì comunemente definite come di “upgrade”, sono state oggetto di numerosi contenziosi, anche per la scelta legislativa di non disciplinarne le modalità, se non prevedendo la sola regola della “pubblicità” delle stesse.

A fronte di decisioni che, addirittura, reclamavano la necessità del prioritario utilizzo dell’upgrade rispetto alla procedura comparativa “aperta” ex art. 18 (cfr. la discussa decisione Tar Lazio, Sez. III, 11 giugno 2014, n. 6237/2014), la giurisprudenza si è infine orientata nel ritenere che le procedure debbono essere di natura comparativa (ove sussistano più candidati) ed assistite da idonee forme di pubblicità, anche proprio in quanto “recessive” rispetto alla procedura comparativa ordinaria (cfr. Cons. Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1856, e 24 aprile 2018, n. 2500).
In questo contesto, era attesa la decisione della Corte Costituzionale rispetto alla ordinanza (n. 152 del 30 aprile 2019) con cui il Tar Calabria ha indicato la possibile illegittimità della espressione normativa “può”, di cui al comma 6, art. 24 (relativo ai ricercatori a tempo indeterminato), rispetto al più perentorio “valuta” di cui al comma 5 (afferente ai ricercatori “senior”).


Tanto sul presupposto che la discrezionalità dell’upgrade di cui al comma 6:

– risultasse manifestamente illogica, in comparazione con il fatto che consente di negare il diritto all’upgrade ad un ricercatore a tempo indeterminato munito di abilitazione di prima fascia, mentre il comma 5 lo riconosce al ricercatore a tempo determinato di tipo “b” anche se con abilitazione di fascia inferiore al primo;


-determinasse una irragionevole disparità di trattamento tra ricercatori a tempo determinato di tipo “b” e ricercatori a tempo indeterminato, nonostante la omogeneità di mansioni, impiego e modalità di reclutamento.


Con sentenza 24 luglio 2020, n. 156, pubblicata sulla G.U. del 29 luglio 2020, la Corte si è espressa, negando la sussistenza dei ridetti profili di incostituzionalità.
In particolare, la Corte ha dapprima ricostruito i tratti distintivi delle diverse figure di ricercatore, evidenziando come per i ricercatori “b” si sia inteso prevedere un percorso di avanzamento di carriera (da ricercatore a professore) graduato e non automatico, che può concludersi anche con la sua cessazione alla scadenza del termine triennale, a differenza dei ricercatori a tempo indeterminato.


In forza di quanto sopra, la Corte ha concluso:


– che la norma, laddove prevede la “facoltà” e non l’obbligo degli atenei, risulta coerente con l’assetto della riforma e con la logica che la ispira, bilanciando l’aspirazione dei ricercatori a tempo indeterminato con le effettive esigenze didattiche e con le risorse delle università;

-che la stessa non introduce irragionevoli disparità, posto che le due figure in questione non risultano sovrapponibili anche solo in relazione alla illimitata durata del rapporto del ricercatore a tempo indeterminato.

Giova, infine, ricordare che, a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 126/2019, convertito con l. 159/2019, l’utilizzo delle procedure ex comma 6 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021.




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