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Il ‘fresh start’ che non c’è. Dalla Legge sul Sovraindebitamento al Codice della Crisi in attesa di una riforma a lungo rimandata.

By 7 Ottobre 2020



di Francesco Andrea Falcone – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Taranto

Le intenzioni erano le migliori, l’attuazione non esattamente.

La legge 3 del 2012, che prometteva l’introduzione in Italia di un istituto essenziale alla esdebitazione di soggetti che non possono accedere alla disciplina stabilita in materia fallimentare si approssima a subire una nuova metamorfosi quando il “Codice della Crisi” ne assorbirà gli istituti apportando nuovi correttivi utili rispetto all’obbiettivo originale: consentire nella vita di ogni cittadino fortemente indebitato e non colpevole di mettere un punto al passato e ricominciare.

Si chiama “fresh start” e nel diritto anglosassone, in particolare statunitense, è un istituto del diritto consolidato da molti anni la cui funzione corre di pari passo ad un modello giurisprudenziale nel quale non c’è troppa distinzione tra natura dei diritti che regolano la massa debitoria (debiti di consumo, tributari, del lavoro, commerciali) e pertanto il giudice, con le dovute cautele, ha la possibilità di trattare l’intera condizione del cittadino definendo pesi, responsabilità e condizioni utili affinché questi possa riprendere il naturale cammino produttivo nella vita.

La legge 3 invero, nella sua formulazione iniziale assai confusa, forse volutamente male interpretabile, è rimasta un incompiuto giuridico assalito da interpretazioni più disparate e per quanto di peggio queste sono dipese da come ogni singolo Tribunale, che ha affrontato la gestione delle procedure, si è organizzato nel tempo.

Si è arrivati presto alla assurda condizione per cui in relazione a quale Tribunale territoriale si incardinassero le procedure cambiavano completamente le condizioni di ammissibilità ai tre istituti esdebitatori previsti dalla legge, negati per alcuni cittadini e riconosciuti per altri, cambiava l’interpretazione circa la durata ammissibile della dilazione dei debiti e la gestione delle partite debitorie di natura fiscale che sono considerate da tutti il vero vulnus di tutto l’impianto normativo. Una condizione che ha superato i limiti di parità costituzionale tra i diritti dei cittadini di questo Paese in diverse occasioni.

Si aggiunga che quando i giudici si sono trovati di fronte al vasto scenario delle casistiche giunte a giudizio e che ovviamente non erano state adeguatamente considerate dal legislatore preventivamente, questi hanno pensato bene di rifarsi alle disposizioni esistenti in materia di concordato preventivo laddove, soprattutto nel caso dell’accordo o della liquidazione del patrimonio, quello era l’istituto più vicino a cui guardare per cercare una interpretazione.

E tuttavia proprio per superare i limiti della legge fallimentare, la legge 3 del 2012, altrimenti detta “salva suicidi” era stata concepita cercando di introdurre strumenti di maggiore flessibilità per gestire le situazioni di sovraindebitamento mentre il ritorno condizionato all’impianto normativo esistente, anche solo con riferimento al concordato preventivo, tutto ha consentito tranne che aprirsi alla flessibilità necessaria per aiutare chi, incolpevole, non aveva gli strumenti per risanare i propri debiti nei tempi stretti indicati orientativamente dalla legge.

Per una stringente interpretazione del dettato normativo inoltre, complice anche una cattiva stesura letterale dello stesso, i debiti garantiti da diritti di privilegio sono stati considerati integralmente non soggetti ad alcuna forma di stralcio o riduzione e da corrispondere in un tempo limite di un anno, da cittadini che in un anno non sarebbero stati mai in grado di farlo in nessun caso. E anche quando, liquidato tutto il patrimonio del debitore, il ricavato sarebbe stato assolutamente insufficiente a soddisfare i creditori privilegiati, proposte razionalmente concepite per promuovere uno stralcio di dette posizioni sono state spesso considerate inammissibili per un assunto non flessibile del nostro ordinamento in relazione al quale ai creditori muniti di garanzia o privilegio deve essere in ogni caso offerta la massima tutela possibile.

Così almeno i due istituti contenuti nella legge 3, che riguardano non le condizioni di sovraindebitamento del consumatore ma quelle di imprenditori o professionisti non soggetti alle norme fallimentari sono stati svuotati di ogni funzionalità. Praticamente inutili.

Si aggiunga che proprio per i casi previsti dall’accordo di esdebitazione che presentano una forte componente di debiti di natura fiscale o contributiva è pressoché impossibile raggiungere un consenso tale da conseguire le maggioranze richieste dalla legge per avviare la procedura perché raramente le direzioni delle agenzie fiscali, di riscossione e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono autorizzate a consentire riduzioni, agevolazioni, stralci o dilazioni oltre i limiti dettati dalle proprie circolari interne. Accade così che il contribuente è condizionato a escludere tale massa debitoria dalle trattative con il ceto creditizio e gestirla diversamente, nuovamente svuotando di senso le aspettative che intorno alla legge “salva suicidi” si erano sviluppate.

Il nuovo “Codice della Crisi”, non entrato ancora in vigore, contiene delle importanti e urgenti modifiche alla Legge 3, inglobandone l’intero impianto normativo e risolvendo diversi problemi di interpretazione ma tuttavia, contenendo anche una complessa riforma fallimentare ispirata alle procedure di allerta, in un momento storico di forte transizione economica, ne viene rimandata l’adozione nel nostro ordinamento, trascinando con se conseguenze anche per i soggetti interessati solo alle norme sul sovraindebitamento.

E così almeno quattro dei temi portanti della riforma, che rappresentano una urgenza assoluta per restituire dignità e valore ad un impianto normativo fragile ancora non possono trovare applicazione e questo nega a centinaia di cittadini la possibilità di avvalersi di un diritto essenziale e trattato, allo stesso modo, in tutti i tribunali italiani:

– l’introduzione dell’istituto della “liquidazione a zero”, sostanzialmente una variante del piano del consumatore nella quale è certa l’incapienza del debitore perché senza reddito da valutare con riferimento alla meritevolezza del soggetto, che consentirebbe a debitori totalmente incapaci di affrontare l’indebitamento e privi di risorse di esdebitarsi comunque;

– l’introduzione di una analisi condotta alla verifica della sussistenza di criteri di merito creditizio allorchè i soggetti concendenti finanziamenti nel passato non lo hanno adeguatamente considerato, condizionando in qualche modo il sovraindebitamento dei cittadini;

– l’introduzione di elementi di maggiore certezza in merito alla estromissione dalla massa debitoria oggetto di risanamento dei finanziamenti concessi per l’acquisto della abitazione principale del sovraindebitato e del suo nucleo familiare;

– la determinazione di una durata massima di dilazione certa, fissata in sessanta mesi, che elimini distinzioni esistenti tra ambiti territoriali in cui ciascun Tribunale assume interpretazioni differenti sui tempi concessi al sovraindebitato per affrontare la propria condizione.

Sebbene anche per ciascuno di questi elementi di rinnovamento sussista un certo scetticismo funzionale, soprattutto nel primo caso, sulla reale efficacia della riforma è certamente essenziale ammettere che sono questi punti non più rinviabili ed è un errore non anticiparne l’entrata in vigore indipendentemente dal corpo normativo complessivo del “Codice della Crisi”.


La storica tendenza tutta italiana di attribuire al soggetto debitore uno stigma dal quale è impossibile liberarsi non favorisce lo sviluppo della nostra economia e condanna ai margini del sistema produttivo migliaia di soggetti incolpevoli e la pandemia in corso ne amplificherà definitivamente il numero.




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