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Reddito ultima istanza, il testo del Dm con i 600 euro di aprile

By 7 Giugno 2020



Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ed il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto interministeriale per l’erogazione del reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata colpiti dalla crisi a seguito del lockdown. Il decreto prevede l’erogazione dei 600 euro per il mese di aprile in automatico, senza dunque bisogno di altre richieste da parte degli “ordinisti”. L’indennità è riconosciuta anche ai professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020, purché rientrino nei limiti di reddito.

IL TESTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE


Di seguito i principali passaggi del Dm.

Il fondo – (Art. – 1) – La quota parte del limite di spesa del Fondo destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020. A valere sul predetto limite di spesa trovano altresì prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l’anno 2020 derivanti dall’ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all’indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è Stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.

Indennità di aprile – Il sostegno al reddito è costituito da un’indennità, per il mese di aprile pari a 600 euro. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di marzo la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

L’indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020, purché attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.

Le condizioni – (Art. 2) – Ai fini del Dm, per cessazione dell’attività si intende: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020; per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

I requisiti per i nuovi
richiendenti – (Art. 3)
Per coloro che non abbiano già beneficiato dell’indennità, alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)
non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b)
non devono essere titolari di pensione.

Termini – Le domande vanno presentate dai professionisti dall’8 giugno agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che verificano la regolarità e provvedendo ad erogarlo.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Autocerticazione – L’interessato deve dichiarare:

a)
di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b)
di non aver percepito o di percepire il reddito di cittadinanza ed altre prestazioni indicate;

c)
di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d)
di non aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale superiore a determinati importi;

e)
di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019. Ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni previste dal Dm 28 marzo 2020.




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