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Sull’occultamento e sulla distruzione di documenti contabili

By 22 Giugno 2020



Commento a cura dell’avv. Mattia Miglio, dott. Paolo Comuzzi

La presente pronuncia offre interessanti spunti di riflessione in merito alla struttura della fattispecie di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000.


Questa, in estrema sintesi, la vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte: all’odierno imputato venivano contestate – in qualità di amministratore di fatto di una Società a responsabilità limitata – le fattispecie di cui agli artt. 3, 10 D.Lgs. 74/2000 in riferimento all’annualità fiscale 2010.


Nello specifico, secondo l’impostazione accusatoria, veniva contestato, da un lato, di aver indicato (nella dichiarazione I.V.A. relativa al 2010) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, unitamente ad elementi passivi fittizi, così omettendo di versare una somma per un importo pari a circa 500.000 Euro.


Sotto altro versante, poi, veniva altresì contestata di aver occultato e distrutt le scritture contabili – in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari – al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.


La Corte d’Appello – dopo aver dichiarato non doversi procedere in ordine all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 per intervenuto decorso dei termini di prescrizione – confermando invece la decisione di condanna in relazione alla contestazione ex art. 10 D.Lgs. 74/2000.


Avverso tale pronuncia, la difesa presentava ricorso per cassazione rilevando che – a differenza di quanto sostenuto nella pronuncia della Corte di Appello – la ricostruzione dell’ammontare dei redditi e del volume d’affari era tutt’altro che impossibile, dal momento che – nel corso dell’accertamento della GdF – non era stata rinvenuta solamente la versione cartacea delle fatture, le quali, tuttavia, erano state immediatamente reperite nella versione informatica sui server aziendali, per poi essere comunque stati consegnati successivamente, una volta recuperati.


Sulla scorta di tale elemento, pertanto, l’impostazione difensiva concludeva per l’insussistenza della contestazione, dal momento che la fattispecie ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 non richiede necessariamente che la documentazione contabile venga consegnata agli organi accertatori in forma cartacea o in modalità non informativa, sanzionando semplicemente l’impossibilità di ricostruire le operazioni.


La Suprema Corte tuttavia respinge le argomentazioni difensive, non ritenendo rilevante né la circostanza secondo cui “la sottrazione dei documenti fiscalifosse stata “transitoria” (p. 5) né, sotto altro aspetto, che “la Guardia di Finanza” avesse “potuto ricostruire in altro modo il volume d’affari relativo all’anno 2010” (p. 5).


Nello specifico, si legge nelle motivazioni, “deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 – 02 e Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005), secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde, dovendo il reato essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditor
e” (p. 5).


Con ciò sancendo che, nella vicenda che ci occupa, “non è possibile sostenere, atteso che l’indisponibilità delle fatture di vendita del 2010, a prescindere dalla questione, tutta fattuale, dell’esistenza di copie informatiche di alcune fatture, ha complicato non poco il lavoro degli operanti, i quali hanno dovuto compiere varie verifiche aggiuntive, anche alla luce della comprovata falsità delle annotazioni operate nel registro iva e nel libro giornale riferiti all’anno di imposta oggetto di accertamento” (p. 5).




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