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Amministratore di condominio ed appropriazione indebita

By 24 Giugno 2020



Commento a cura dell’avv. Mattia Miglio, dott. Paolo Comuzzi

La presente pronuncia offre interessanti spunti di riflessione in merito alla struttura del reato di appropriazione indebita aggravata.

Questa, in estrema sintesi, la vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte: all’odierna imputata veniva contestata – in qualità di amministratrice di un condominio – la fattispecie di cui all’art 646 c.p. (in forma aggravata) per aver – secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa – utilizzato le somme versate sul conto corrente del condominio per fronteggiare le necessità di un altro condominio, parimenti amministrato dall’odierna imputata.

Nel respingere le censure avanzate dalla difesa – la quale aveva sostenuto che i fatti qui contestati potessero configurare un’ipotesi di mala gestio priva di rilevanza penale – la Suprema Corte conferma le conclusioni a cui era pervenuta la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello, sancendo, in particolare, che “l’amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commetta il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento” (p. 2).

La soluzione appena accennata, del resto, trova fondamento proprio sulla scorta delle conclusioni raggiunte da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 57383), la quale aveva statuito che “la sola “distrazione” dei fondi confluiti sui singoli conti correnti dei singoli condomini ed il loro accredito, in assenza di autorizzazione, su un conto corrente “di gestione” intestato ad esso imputato e destinato ai pagamenti di tutti i condomini da lui amministrati sia condotta idonea ad integrare il delitto di appropriazione indebita correttamente contestato” (cfr. Cass. Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 57383, p. 8).

Ciò in quanto – precisa la giurisprudenza della Suprema Corte – “la specifica indicazione del “denaro” (a fianco di quella, in forma alternativa, di “cosa mobile”), contenuta nell’art 646 cod. pen., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita“, come, a titolo esemplificativo, “si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita” (cfr. Cass. Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 57383, p. 8).

Tali principi, peraltro, trovano conferma con l’orientamento prevalente consolidatosi nel diritto penale fallimentare e, in particolare, nel caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo.

Infatti, “i principi affermati in materia fallimentare confermano che si ha “distrazione” e, quindi, appropriazione indebita, non soltanto quando chi ha la materiale disponibilità del denaro se ne appropri per finalità sue proprie e personali ma anche quando, in ogni caso, e senza alcuna autorizzazione del titolare, gli imprima una destinazione diversa da quella che ne aveva legittimato la detenzione” (cfr. Cass. Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 57383, p. 9).

Senza poi contare che in una fattispecie di reato affine, “ovvero di condotte comunque di natura distrattiva poste in essere in ambito infragruppo, il legislatore ha avuto cura di introdurre, con l’art. 2634, comma 2, cod. civ., una specifica causa di non punibilità per fatti che, altrimenti, sarebbero oggettivamente (e soggettivamente) distrattivi quali, per l’appunto, pagamenti eseguiti da una società rispetto a debiti facenti capo ad altra società del medesimo gruppo” (cfr. Cass. Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 57383, p. 8-9).




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