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FRODI INFORMATICHE BANCARIE: CHI PAGA?

By 9 Dicembre 2020



Sono passati quasi cinquant’anni dalla “Stangata”, famoso film del 1973 in cui Paul Newman e Robert Redford impersonano due abili truffatori che approntano una finta agenzia di scommesse ippiche per truffare un ricco gangster, ma evidentemente l’idea è ancora attuale.

Oggi milioni di persone effettuano operazioni bancarie tramite il computer o il cellulare, utilizzando i servizi di Home Banking forniti dagli Istituti di Credito. Tra queste operazioni la disposizione di bonifico è senz’altro quella più frequente: il Cliente si collega al sito della Banca, inserisce l’importo e i dati del beneficiario e, in pochi click, effettua il pagamento desiderato. Certo! A meno che tra il Cliente e la Banca non si sia interposto il c.d. “MAN IN THE BROWSER”, ovvero un hacker che fa credere al Cliente che ciò che egli vede nel video del suo computer o nel suo cellulare è la pagina del sito della Banca, mentre così non è… si tratta infatti di una pagina finta che serve all’hacker per sostituire il codice IBAN fornito dall’ignaro Cliente con quello di un altro conto corrente, su cui dirottare il bonifico. Finta sarà anche la stampa di conferma dell’avvenuto bonifico, che tranquillizzerà ulteriormente il truffato, che, purtroppo, si accorgerà soltanto più tardi della truffa subita.

In questa situazione, a fianco ovviamente dell’opportunità di presentare una denuncia penale contro ignoti per truffa, in molti si domandano se spetta al Cliente anche un’azione civilistica per recuperare i suoi denari, così velocemente scomparsi?

La risposta a questa domanda è positiva.

Il Decreto Legislativo n. 11/2010, infatti, prevede specifici obblighi a carico della Banca, volti a garantire la sicurezza dei sistemi di pagamento e l’inacessibilità dei dispositivi di pagamento a soggetti non autorizzati, e prevede per l’utilizzatore di tali servizi un uso corretto e diligente di tali strumenti, ponendo a carico di quest’ultimo le perdite derivanti da furto, smarrimento o indebito utilizzo dello strumento di pagamento soltanto laddove egli abbia agito con dolo o colpa grave.

Pertanto, in tutti i casi in cui il Cliente non abbia agito con dolo o colpa grave ma sia caduto in un inganno a tal punto insidioso da poter essere rilevato soltanto da un soggetto esperto, sarà a carico della Banca il ristoro di quanto a lui illecitamente sottratto.

E’ importante segnalare che, prima di avviare un’azione giudiziaria, caratterizzata da tempi lunghi e costi notevoli, il Cliente potrà senz’altro presentare un reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo istituito nel 2009, per ottenere una decisione che, va detto, non sarà giuridicamente vincolante per le parti, non avendo le stesse caratteristiche di efficacia dei lodi arbitrali, ma che in ogni caso indurrà la Banca a rispettarla, onde evitare un pericoloso ritorno di immagine negativa dato dalla pubblicità sul sito dell’ABF del nominativo delle Banche che non rispettano le sue decisioni.